art.1 DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO
1.1 La Società Entomologica Italiana, con sede in Genova, via Brigata Liguria 9, costituita nell’anno 1869 ed eretta ad ente morale nel 1936, è un’associazione riconosciuta, senza finalità di lucro, avente lo scopo di cooperare al progresso dell’entomologia, pura ed applicata, con particolare riguardo alla conoscenza ed alla tutela della fauna italiana e della sua biodiversità.
1.2 Per conseguire i suoi fini la Società tiene adunanze, organizza escursioni, promuove tutte quelle attività e manifestazioni che possano comunque favorire gli studi entomologici e pubblica periodici e monografie di ar-gomento entomologico.
1.3 L’associazione può articolarsi in sezioni, corrispondenti a particolari discipline dell’entomologia, dotate di propri regolamenti interni.
art.2 SOCI
2.1 Il numero dei soci è illimitato. Possono appartenere alla Società anche cittadini stranieri ed enti che con-dividano gli scopi dell’associazione.
2.2 I soci acquisteranno tale diritto soltanto dopo convalidazione dell’assemblea.
2.3 L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
2.4 I soci sono di due categorie: ordinari ed onorari.
2.5 I soci ordinari sono proposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall’assemblea.
2.6 Ogni socio ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.
2.7 Le quote sociali saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea.
2.8 I soci ordinari che siano studenti e non abbiano ancora compiuto il 27° anno di età al primo gennaio del-l’anno di competenza pagano metà della quota.
2.9 I soci onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’assemblea fra gli illustri cultori degli studi entomologici, anche non soci, o fra soci che abbiano acquisito particolari meriti a favore dell’associazione o dell’entomologia.
2.10 I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale.
2.11 Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 13. Gli enti che siano soci partecipano all’attività dell’associazione nella persona del loro legale rappresentante o di un suo delegato.
2.12 La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità in caso di mancato pagamento della quota as-sociativa per due anni consecutivi, o per indegnità, dichiarata su deliberazione del Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea, qualora il socio abbia compiuto atti particolarmente pregiudizievoli all’associazione.
2.13 Le quote versate dai soci non sono ripetibili, trasmissibili o rivalutabili, né i soci hanno alcun diritto alla divisione del patrimonio in caso di scioglimento dell’associazione.
2.14 Tutte le eventuali prestazioni fornite dai soci a favore dell’associazione sono a titolo gratuito.
art.3 PATRIMONIO ED ENTRATE
3.1 Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
-i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione e la biblioteca sociale;
-eventuali donazioni, contributi o lasciti da soci o terzi che al patrimonio fossero espressamente destinati.
3.2 Per il raggiungimento dei suoi scopi l’associazione dispone di:
-le quote versate annualmente dai soci;
-contributi, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche ed enti pubblici e privati;
-le eventuali rendite derivanti dal proprio patrimonio;
-le eventuali entrate derivanti da attività commerciali marginali.
3.3 Durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
3.4 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.
art.4 BILANCIO
4.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
4.2 Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
art.5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
5.1 Sono organi dell’associazione:
-l’Assemblea dei Soci;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente ed il Vice Presidente;
-il Segretario;
-l’Amministratore/Tesoriere;
-il Bibliotecario;
-il Direttore delle Pubblicazioni;
-il Collegio dei Revisori dei Conti.
5.2 Tutte le cariche possono essere ricoperte esclusivamente da soci e sono gratuite.
art.6 L'ASSEMBLEA DEI SOCI
6.1 L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci di cui all’art. 2 in regola con il pagamento delle quote, quando dovuto, ed è ordinaria o straordinaria.
6.2 L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.
6.3 L’assemblea ordinaria delibera in merito:
-alla approvazione dei nuovi soci,
-alla proclamazione dei soci onorari,
-alla approvazione del bilancio annuale,
-alla approvazione della quota annuale,
-alla nomina del Presidente, del vice Presidente, dei membri del Consiglio direttivo (fatta eccezione per i Coordinatori di Sezione), del Segretario, dell’Amministratore/Tesoriere, del Bibliotecario, del Direttore delle Pubblicazioni e dei Revisori dei Conti,
-alla approvazione dei regolamenti interni che fossero eventualmente predisposti del Consiglio Direttivo,
– ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.
6.4 L’assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.
6.5 Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante avviso indicante il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno inserito o pubblicato a tempo debito nel Bollettino della Società Entomologica Italiana oppure con lettera spedita a ciascuno dei soci almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. E’ ammessa altresì la convocazione per posta elettronica all’indirizzo a tale espresso fine notificato dal socio all’associazione, in tal caso la convocazione deve essere spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Spetta al Consiglio Direttivo la scelta su quale dei sopra menzionati metodi debba essere seguito.
6.6 L’assemblea si tiene di norma nel territorio del Comune di Genova. Eccezionalmente, in occasione di congressi scientifici a carattere entomologico, le assemblee ordinarie, escluse quelle che devono approvare il bilancio o nominare le cariche sociali, potranno anche tenersi presso la sede di tali congressi.
6.7 Nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto. I membri del Consiglio Direttivo non votano nelle delibe-razioni riguardanti l’approvazione del bilancio e la propria responsabilità.
6.8 Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.
6.9 In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide col voto favorevole della maggioranza dei soci votanti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
6.10 Le deliberazioni di modifica dello statuto in seconda convocazione, devono essere approvate con la partecipazione al voto di almeno un decimo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
6.11 La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
6.12 Le votazioni sono a voto palese, tranne quelle relative alla nomina delle cariche sociali e quelle che il Consiglio Direttivo ritenga di particolare delicatezza, che si fanno a scrutinio segreto.
6.13 Per la nomina delle cariche sociali, la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione è ammesso il voto per corrispondenza, da inviarsi con lettera o in via elettronica, secondo le disposizioni che verranno impartite dal Consiglio Direttivo.
6.14 In caso di votazione per corrispondenza saranno ritenute valide le schede di voto giunte presso la sede prima dell’ora di inizio dell’adunanza assembleare.
6.15 Le riunioni assembleari saranno verbalizzate a cura del segretario ed i verbali conservati negli atti sociali.
art.7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da diciotto membri, compresi il Presidente, il VicePresidente, i Coordinatori di Sezione, il Segretario, il Bibliotecario, il Direttore delle Pubblicazioni e l’Amministratore/Tesoriere.
7.2 Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. I suoi membri sono rie-leggibili.
7.3 Il Consiglio Direttivo ha il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, può istituire e sopprimere specifiche Sezioni, corrispondenti a particolari discipline dell’entomologia, sovrintende all’attività del Direttore delle Pubblicazioni, dell’Amministratore/Tesoriere, del Bibliotecario e del Segretario, convoca l’assemblea e ne cura l’esecuzione delle delibere, provvede alla nomina del “direttore responsabile” dei periodici editi dal-l’associazione, dei membri del comitato di redazione e dei consulenti editoriali di detti periodici e dei responsabili del sito internet. Per l’esecuzione delle proprie deliberazioni e di quelle dell’assemblea può anche valersi dell’opera di soci non membri del Consiglio. Può nominare apposite commissioni di studio in seno all’as-sociazione e comitati ad hoc per l’attribuzione di premi e borse di studio. Annualmente stabilisce l’ammontare della quota associativa, che dovrà essere sottoposta all’assemblea per l’approvazione. Redige il bilancio consuntivo annuale. Propone i soci, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Il Consiglio può inoltre predisporre regolamenti interni per disciplinare determinati aspetti della gestione dell’associazione. Tali rego-lamenti andranno sottoposti all’assemblea per l’approvazione.
7.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta motivata di almeno cinque membri del consiglio stesso, almeno una volta all’anno per la redazione del bilancio consuntivo annuale e la determinazione della quota associativa da sottoporre all’assemblea.
7.5 L’avviso di convocazione è inviato dal Segretario con un anticipo di almeno venti giorni rispetto al giorno della riunione. L’avviso viene inviato con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, per mezzo di lettera, fax o posta elettronica. In casi di motivata urgenza il termine potrà essere abbreviato a sette giorni prima dell’adunanza.
7.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo devono tenersi presso la sede dell’associazione o in altro luogo, purché in Italia, sono presiedute dal Presidente e verbalizzate dal Segretario.
7.7 E’ ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio possano tenersi tramite audioconferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia permesso loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale. In tal caso l’adunanza sarà considerata come tenuta nel luogo in cui sono presenti il segretario ed il presidente.
7.8 Il Consiglio delibera con voto palese, qualunque sia il numero dei consiglieri presenti, a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa delega.
7.9 I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto ed in ogni caso devono partecipare alla riunione relativa alla redazione del bilancio annuale. Il Consiglio può inoltre consentire la partecipazione alle proprie riunioni ad altri soci o a terzi, senza diritto di voto.
7.10 Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo venisse a mancare per dimissioni o altra causa, ad esso subentrerà il primo dei non eletti nelle elezioni e così via fino ad esaurimento dei candidati che abbiano ricevuto voti, in mancanza il Consiglio coopterà uno o più soci in modo da ricostituire il numero complessivo di membri dell’organo. Tali nuovi membri resteranno in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.
art.8 IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE
8.1 Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Egli fa parte del Consiglio Di-rettivo.
8.2 Ha la funzione di presiedere le riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ed ha la rappre-sentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
8.3 In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni ed attribuzioni dal Vice Presidente, anch’esso membro del Consiglio Direttivo e nominato dall’Assemblea.
art.9 IL SEGRETARIO
9.1 Il Segretario è nominato dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. E’ membro del Consiglio Direttivo.
9.2 Il Segretario tiene ed aggiorna l’elenco dei soci dell’Associazione, conserva gli atti sociali e tutta la docu-mentazione dell’associazione, dirama le convocazioni delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la corrispondenza con i soci, cura la riscossione delle quote associative di concerto con l’Ammi-nistratore/Tesoriere e verbalizza le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Opera sotto la direzione del Consiglio.
art.10 L'AMMINISTRATORE/TESORIERE
10.1 L’Amministratore/Tesoriere viene nominato dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ membro del Consiglio Direttivo.
10.2 L’Amministratore/Tesoriere ha la funzione di tenere la cassa e la contabilità della società, di curare la ri-scossione delle quote associative di concerto con il Segretario, di tenere l’inventario dei beni mobili (con esclusione della biblioteca) ed immobili di proprietà dell’Associazione, di gestire i rapporti con le banche e le pubbliche amministrazioni, nonché i rapporti economici con la tipografia, e gli acquisti e le vendite che even-tualmente fossero necessari all’associazione. Prepara la bozza di bilancio annuale per il Consiglio Direttivo, che deve trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti. Opera sotto la direzione del Consiglio.
10.3 All’Amministratore spetta la rappresentanza legale dell’associazione, in via concorrente e disgiunta rispetto al Presidente, per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo relative alle sue attribuzioni di Amministratore/Tesoriere. In caso di sua assenza o impedimento tale rappresentanza spetta anche al Se-gretario.
art.11 IL BIBLIOTECARIO
11.1 Il Bibliotecario viene nominato dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ membro del Consiglio Direttivo.
11.2 Il Bibliotecario ha il compito di gestire il patrimonio librario dell’associazione, ne cura l’incremento, la conservazione e la valorizzazione, gestendo, nei limiti di tali fini, i rapporti con i soci e le altre associazioni scientifiche con le quali la Società Entomologica Italiana sia in rapporti di scambio. Opera sotto la direzione del Consiglio.
art.12 IL DIRETTORE DELLE PUBBLICAZIONI
12.1 Il Direttore delle Pubblicazioni viene nominato dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E’ membro del Consiglio Direttivo.
12.2 Il Direttore delle Pubblicazioni ha la funzione di sovrintendere alla pubblicazione dei periodici e delle altre eventuali pubblicazioni edite dall’associazione, gestendo i rapporti con il comitato di redazione, con la tipografia, con gli autori e con i referenti scientifici cui siano sottoposti gli articoli che pervengano alla redazione. Opera sotto la direzione del Consiglio.
art.13 LE SEZIONI
13.1 Le Sezioni sono formate per decisione del Consiglio Direttivo onde creare all’interno dell’associazione gruppi omogenei che riuniscano soci interessati a particolari aspetti delle scienze entomologiche.
13.2 Contestualmente alla decisione di formare la sezione, il Consiglio designa un proprio componente quale Coordinatore provvisorio di Sezione, che dovrà coordinare la Sezione fino al primo rinnovo delle cariche del-l’associazione successivo alla formazione della Sezione. Il Consiglio assegna quindi ai soci un termine entro il quale questi possano comunicare all’associazione la loro volontà di aderire alla Sezione.
13.3 I soci che volessero aderire alla Sezione successivamente allo spirare del termine assegnato dal Consiglio ai sensi del punto precedente dovranno farne richiesta ai soggetti e secondo le modalità che verranno specificate in apposito regolamento interno, che la Sezione dovrà adottare a maggioranza assoluta degli aderenti entro un anno dalla formazione della Sezione. Il regolamento interno dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo e da questo approvato. In mancanza dell’adozione da parte della Sezione di tale regolamento entro un anno, questo verrà redatto e promulgato dal Consiglio Direttivo dell’associazione. In ogni momento i soci aderenti ad una Sezione potranno decidere di abbandonarla, impregiudicata lo loro qualità di soci dell’associazione. I soci potranno aderire a più Sezioni contemporaneamente.
13.4 Con l’eccezione di quanto previsto per il Coordinatore provvisorio di Sezione, il Coordinatore di Sezione viene nominato dai soci appartenenti alla Sezione secondo le modalità specificate nel regolamento interno adottato ai sensi del precedente comma. In ogni caso la nomina del Coordinatore di Sezione deve essere fatta in occasione delle elezioni delle cariche associative dell’associazione, tuttavia i nominativi dei candidati alla carica di Coordinatore di Sezione dovranno essere riportati su scheda separata, da inviarsi solo ai soci aderenti alla Sezione. Conseguentemente il numero di posti di Consigliere Direttivo da eleggersi da parte di tutti i soci dell’associazione dovrà essere diminuito in ragione del numero delle Sezioni esistenti.
13.5 Il Coordinatore di Sezione è membro del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni (con l’eccezione del Coordinatore provvisorio di cui al precedente punto 13.2), ha la funzione di presiedere le riunioni delle riunioni dei soci afferenti alla Sezione e le altre funzioni e i poteri stabiliti nel regolamento interno di cui al precedente punto 13.3. Ad esso, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere attribuita la rappresentanza di fronte a terzi per determinati atti o categorie di atti.
art.14 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
14.1 I Revisori dei Conti sono nominati dall’Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni.
14.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili. Si applica ad essi il disposto dell’art. 7.10.
14.3 I Revisori verificano la regolarità formale e sostanziale della bozza di bilancio predisposta dall’Ammini-stratore/Tesoriere e ne formulano un parere che verrà allegato al bilancio annuale. Essi inoltre vigilano sulla tenuta della contabilità dell’associazione e sugli adempimenti fiscali, potendo a tal fine anche chiedere di poter esaminare la relativa documentazione.
14.4 Il Collegio è presieduto dal membro più anziano d’età e delibera a maggioranza. Le riunioni possono te-nersi secondo quanto disposto dall’art. 7 per il Consiglio Direttivo.
art.15 SCIOGLIMENTO
15.1 Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, ratificata dall’assemblea, dovrà essere devoluto ad altre associazioni con scopi analoghi, oppure a fini di pubblica utilità ed in particolare a musei di storia naturale pubblici di importanza nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.